L’Inps, con circolare n. 48 del 25 marzo 2024, ha comunicato, in materia di applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, il rilascio di una piattaforma informativadenominata “PRISMA” che, su richiesta del datore di lavoro o dell’intermediario abilitato a svolgere gli adempimenti previdenziali, fornisce un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto sull’anzianità assicurativa del lavoratore presso le gestioni pensionistiche obbligatorie, ai fini dellacorretta applicazione del massimale annuo della retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La citata legge ha introdotto, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono dall’1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo, un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per l’anno 2024 pari a 119.650€. Oltre tale limite, il cui valore viene annualmente rivalutato, la retribuzione non è assoggettata a prelievo di contributi previdenziali per il calcolo della pensione.
Il massimale trova applicazione unicamente per l’aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti) e la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.
La piattaforma “PRISMA” è finalizzata ad estrapolare un prospetto con tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’art. 2, c. 18, Legge n. 335/1995, sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva collocata anteriormente al 1° gennaio 1996, sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’art. 1, c. 23, Legge n. 335/1995.
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