Benefit offerti ai dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale attraverso l’utilizzo di una APP

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 74/E del 21 marzo 2024, ha fornito indicazioni in merito alla possibilità di un datore di lavoro di fornire, ai propri dipendenti, un’applicazione dedicata (APP) per l’accesso alla fruizione diservizi di mobilità sostenibile (carsharing di veicoli elettrici, ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli, bikesharing, scooter sharing di soli veicoli con motore elettrico, monopattino elettrico, utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale) per il tragitto casa-­lavoro-­casa nell’ambito del piano di welfare aziendale.

I suddetti servizi:

saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit;
i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Il piano di welfare prevederà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l’utilizzo avvenga solo per il tragitto casa–lavoro-casa in considerazione anche dell’orario di lavoro di ciascun dipendente e non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.

Affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi concessi dal datore di lavoro o da parte di strutture esterne all’azienda, a patto che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e il terzo erogatore del servizio, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non in denaro;
perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’articolo 100, comma 1, del Tuir.

Nel caso in esame:

i descritti benefit saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l’assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit;
i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casa-lavoro-casa saranno consentiti solo nelle ipotesi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l’effettiva condivisione dell’uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto.

Pertanto, l’Agenzia ritiene che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa–lavoro-casa, ivi compreso l’utilizzo dell’APP, rispondendo alle finalità di ”utilità sociale” individuate dal comma 1 dell’articolo 100 del Tuir, possano rientrare nella previsione di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir e quindi non concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

 

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