Premi di produttività e inapplicabilità del regime agevolativo in assenza di obiettivi aziendali incrementali

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L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 59 del 5 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in merito ad alcune condizioni per la fruizione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato di cui all’articolo 1, commi 182 e ss. della Legge n. 208/2015.

Come noto, la suddetta disposizione prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10% sui “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili” sulla base di appositi criteri definiti con decreto ministeriale.

Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva, di cui al comma predetto 182, è ridotta al 5%, come disposto dall’articolo 1, comma 63, della Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) e dall’articolo 1, comma 18, della Legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Tanto premesso, nella fattispecie analizzata nell’interpello, l’istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, con particolare riferimento alla sussistenza di un ”parametro ferie”, da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue rispetto all’anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale.

Tale parametro seppur non indicato nell’accordo integrativo aziendale è comunque un parametro di valutazione utilizzato dall’istante per il raggiungimento del risultato incrementale.

La risposta dell’Agenzia è negativa, convenendo che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime agevolativo previsto dal citato articolo 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015.

Infatti l’accordo integrativo, oltre a non indicare il ”Parametro ferie”, subordina il riconoscimento del premio di risultato non al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016 e 5/E del 2018, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l’altro, in parte da ”obiettivi collettivi aziendali” (per il 40%) e in parte da ”obiettivi funzionali/individuali” (per il 60%).

Inoltre, per gli stessi obiettivi è richiesto che siano raggiunte determinate percentuali stabilite nell’accordo, senza prevedere la verifica di un incremento degli stessi rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Sul punto, lo stesso Istante dichiara, infatti, che gli obiettivi collettivi aziendali e gli obiettivi funzionali/individuali, in ragione del loro contenuto, non si prestano ad una valutazione incrementale rispetto alla precedente annualità.

Al contrario, secondo l’Amministrazione finanziaria, il ”parametro ferie”, pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l’applicazione della detassazione.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce, ripercorrendo i documenti di prassi emanati nel tempo sull’argomento, che la norma richiede che sussistano, ai fini della detassazione, le seguenti condizioni:

che il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia collegato con l’erogazione del premio;
che sia misurato e verificato un valore incrementale rispetto a quello registrato in riferimento all’anno precedente.

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