L’Inps, con messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, evidenzia che lo sgravio contributivo totale, riconosciuto dalla Legge n. 234/2021 per l’anno 2022 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per le assunzioni con l’apprendistato di primo livello, nei primi tre di contratto, non è stato rinnovato per il 2023.
Ne deriva che per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2023, nei confronti dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione quanto disposto dall’articolo 1, comma 773 della Legge n. 296/2006 che prevede un’aliquota contributiva a carico ditta pari all’1,50% per i primi 12 mesi, al 3% dal 13° al 24° mese e al 10% dal 25° mese.
Tuttavia, per gli assunti con contratto di apprendistato di primo livello, quest’ultima aliquota, secondo l’articolo 32, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2015, è ridotta dal 10% al 5% per il restante periodo di vigenza del contratto di apprendistato.
Invece, la contribuzione a carico lavoratore è pari al 5,84% per tutta la durata della formazione e per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, così come previsto dall’articolo 47, comma 7 del D.lgs. n. 81/2015.
Inoltre, viene precisato che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, cc. 31 e 32 della Legge n. 92/2012 (c.d. Ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione NASPI e dal contributo integrativo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui alla Legge n. 845/1978.
L’Istituto, inoltre, evidenzia che la Legge di Bilancio 2022 ha esteso gli ammortizzatori sociali ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, incluse pertanto quelle di primo e terzo livello oltre a quella professionalizzante. Conseguentemente, i datori di lavoro saranno tenuti al relativo versamento contributivo.
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