Pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 19 alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge n. 56 del 29 aprile 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29, commi 1, 1-bis, 7, 8, 9)
Il comma 1 della disposizione in oggetto prevede una serie di modifiche all’art. 1 comma 1175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
alla lettera a) si stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
la lettera b), invece, inserisce il comma 1175–bis, stabilendo che resta fermo il diritto ai benefici sopra richiamati in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Dopo il comma 1 viene inserito il comma 1–bis che prevede l’applicazione al personale impiegato nell’appalto e sub-appalto di opere e servizi di un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
Il comma 7 stabilisce che, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato.
Il comma 8 prevede che i datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato di cui al comma precedente, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
Il comma 9 prevede, inoltre, che in caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
Modifiche in tema di contratti di appalto (art. 29, comma 2, lett. a))
La norma, al comma 2, lett. a), in modifica dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che, nei casi di appalto di opere o servizi, sia obbligatorio corrispondere ai lavoratori dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori un trattamento retributivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto.
Estensione della responsabilità solidale negli appalti (art. 29, comma 2, lett. b))
La disposizione, al comma 2, lett. b), estende la responsabilità solidale negli appalti ai sensi dell’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, anche alle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all’art. 18, comma 2 del 22 succitato decreto (cosiddetta somministrazione abusiva), nonché ai casi di appalto e di distacco illecito di cui all’art. 18, comma 5-bis.
Nuovo regime sanzionatorio (art. 29, commi 3-5)
La modifica normativa, al comma 3, eleva al 30% gli importi previsti nelle ipotesi di impiego di lavoratori “in nero” (c.d. maxisanzione), di cui all’articolo 3 del DL n. 12/2002.
Il comma 4, in modifica dell’art. 18 del d.lgs. n. 276/2003, stabilisce che, nei casi di somministrazione di lavoro svolta da agenzie non abilitate ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, l’esercizio non autorizzato è punito con la pena dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (la medesima pena o sanzione è anche in capo all’utilizzatore). Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda da 600 a 3.000 euro. Inoltre, l’esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, è punito con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda da 900 ad 4.500 euro. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a 45 giorni o dell’ammenda da 300 a 1.500 euro.
Nei casi di appalto e di distacco privo dei requisiti di legge (art. 29, comma 1 e art. 30, comma 1 del d.lgs. n. 276/2003), l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 1 mese o dell’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’arresto fino a 3 mesi o dell’ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. Gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti. L’importo delle sanzioni non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA
Misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo (art. 30)
L’articolo in esame prevede una serie di modifiche, a decorrere dal 1° settembre 2024, all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di favorire l’emersione del lavoro irregolare, attraverso una modifica delle sanzioni civili sia in caso di omissione che di evasione contributiva.
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