Legislazione applicabile al telelavoro transfrontaliero abituale

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L’Inps, con messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024, ha fornito indicazioni in merito alla legislazione applicabile in caso di telelavoro transfrontaliero abituale, a seguito dell’entrata in vigore, in data 1° luglio 2023, dell’Accordo Quadro multilaterale sull’applicazione dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.

L’Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 (in seguito all’Accordo quadro firmato dal Ministero del Lavoro il 28.12.2023).

L’Accordo prevede che, su domanda, la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo può essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio.

L’accordo, quindi, introduce la possibilità di derogare alla regola generale per la determinazione della legislazione applicabile nei casi di esercizio dell’attività in due o più Stati membri, in base alla quale la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato di residenza se esercita un’attività pari o superiore al 25% in detto Stato membro.

In base alle previsioni contenute nell’articolo 1, lettera c), dell’Accordo, per “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche:

viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro;
si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi.

L’Accordo si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono abitualmente telelavoro transfrontaliero a condizione che la loro residenza sia in uno Stato firmatario e che la sede legale o il domicilio dell’impresa o del datore di lavoro siano situati in un altro Stato firmatario.

L’articolo 3 dell’Accordo prevede che, su richiesta, una persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero può essere soggetta alla legislazione dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio, a condizione che il telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza della persona sia svolto in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo.

La richiesta di applicazione dell’Accordo deve essere formulata con il consenso delle parti interessate (datore di lavoro e lavoratore).

Le richieste di deroga di cui all’articolo 3 dell’Accordo devono essere presentate all’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato, ossia dove ha la sede legale o il domicilio il datore di lavoro.

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