È stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante “Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi”.
Il provvedimento legislativo in esame rappresenta un primo passo verso l’attuazione delle disposizioni previste dalla legge delega al Governo per la riforma fiscale, finalizzate a realizzare la revisione dell’IRPEF.
Il decreto, per il solo anno 2024, riduce da quattro a tre le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda e innalza la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati.
Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.
Articolo 1 – Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Il comma 1 dell’articolo 1 prevede, limitatamente al 2024, una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive Irpef, così come segue:
23% per i redditi fino a 28.000 euro;
35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
43% per i redditi che superano 50.000 euro.
Inoltre, il comma 2, modifica per il 2024 la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente.
In specie, viene innalzata, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Con tale modifica, si amplia, di conseguenza, fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente.
In conseguenza del suddetto aumento di detrazione, il comma 3 dell’articolo 1 apporta una modifica ai requisiti per la corresponsione del trattamento integrativo.
In particolare, per il 2024, il trattamento integrativo, spetta nella misura massima di 1.200 euro annui ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Nessuna novità per quanto riguarda invece la platea dei beneficiari con redditi superiori a 15.000 euro ma non a 28.000 euro.
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