I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul “bonus Natale”

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 del 10 ottobre 2024, ha fornito chiarimenti in merito al bonus di 100 euro da corrispondere una tantum, per l’anno 2024, ai lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, ai sensi dell’art. 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (c.d. Decreto Omnibus).

Il bonus è erogato ai lavoratori dipendenti per i quali sussistano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

abbiano, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (a tempo determinato o indeterminato);
abbiano il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare c.d. monogenitoriale;
abbiano un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’articolo 49 del TUIR, percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del TUIR.

Non possono beneficiare del bonus i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50 del TUIR.

L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024.

Il bonus è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore dipendente, unitamente alla tredicesima mensilità.

A tal fine, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il beneficiario deve attestare, per iscritto, di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, nonché la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.

Se nel corso dell’anno 2024 il lavoratore ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare la dichiarazione sostitutiva in parola all’ultimo datore di lavoro, ossia a colui che materialmente eroga il bonus con la tredicesima mensilità, unitamente alle certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro, al fine del corretto calcolo del quantum spettante.

Fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente di part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

Dopo l’erogazione del bonus, il sostituto d’imposta verifica, in sede di conguaglio, la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvede al recupero del relativo importo.

Qualora il lavoratore, pur avendo diritto all’indennità, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto d’imposta (ad esempio i lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d’imposta nonostante la sua spettanza (ad esempio quando il lavoratore dipendente, non avendo certezza di possedere i requisiti reddituali richiesti dalla norma, non ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio), lo stesso può beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentarsi nell’anno 2025.

Analogamente, il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 potrà beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.

Qualora, infine, il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore deve restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.

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