Esonero contributivo in caso di assunzione di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione

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L’Inps, con circolare n. 111 del 29 dicembre 2023, fornisce indicazioni in merito all’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) (articolo 10, commi 1 e 2, Legge n. 85/2023) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (articolo 12, comma 10, Legge n. 85/2023).

L’esonero è riconosciuto:

in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere che assumano o meno la natura di imprenditore;
esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.

L’agevolazione, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, compreso il contratto di apprendistato, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, per la durata di dodici mesi.

In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l’esonero è riconosciuto, per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di dodici mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Per conoscere l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps, esclusivamente attraverso il modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto e reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni, la domanda di ammissione all’agevolazione.

L’Inps, una volta ricevuta la domanda telematica:

calcolerà l’ammontare del beneficio spettante in base alle informazioni sul Supporto per la formazione e il lavoro o dell’Assegno di inclusione in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti comunitari in materia di aiuti “de minimis”, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta;
fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del SFL o dell’ADI e che vi sia sufficiente capienza di aiuti “de minimis” in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

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