Presentazione domande per l’indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico

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L’Inps, con messaggio n. 3977 ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande dell’indennità una tantum di 550 euro per il 2023, in favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico.

La disposizione era stata già introdotta con l’articolo 2-bis, comma 1, del D.L. n. 50/2022 (cd. decreto Aiuti) tuttavia il legislatore ha previsto, attraverso l’articolo 18 del D.L. n. 145/2023 (cd. decreto Anticipi – Lavoronews n. 48/2023), un’interpretazione autentica della norma.

Indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (art. 2-bis del decreto Aiuti). Interpretazione autentica di cui all’articolo 18 del D.L. n. 145/2023

L’Inps, con circolare n. 155 del 13 ottobre 2022, ha comunicato le istruzioni per il riconoscimento dell’indennità prevista dal decreto Aiuti, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale in possesso di specifici requisiti.

L’articolo 18, comma 1, del D.L. n. 145/2023 ha chiarito che la disposizione di cui all’articolo 2-bis del decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti o orizzontali, purché tali rapporti di lavoro siano caratterizzati da una sospensione ciclica dell’attività lavorativa di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

L’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari, nell’anno 2021, di un contratto di lavoro a tempo parziale avente i requisiti sopra richiamati.

In aggiunta a ciò, sono previsti ulteriori requisiti previsti per l’accesso al beneficio:

il lavoratore non deve essere titolare di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico;
il beneficiario non deve essere percettore di NASpI;
non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Indennità una tantum per l’anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

Anche per il 2023, viene previsto il riconoscimento dell’indennità una tantum di importo pari a 550 euro, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022.

Ai fini dell’accesso, per il conteggio dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, si precisa che per periodo ininterrotto di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane.

Gli ulteriori requisiti previsti ai fini dell’accesso al beneficio sono gli stessi già indicati per il 2022.

Il beneficio per l’anno 2023 può essere riconosciuto una sola volta ad ogni avente diritto ed è erogato dall’Inps a domanda. Inoltre, lo stesso non concorre alla formazione del reddito e per il periodo di fruizione non è riconosciuto l’accredito di alcuna contribuzione figurativa.

 

Le domande per l’accesso alle indennità, che dovranno essere presentate dal singolo lavoratore, sono disponibili dal 13 novembre 2023 al 15 dicembre 2023, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.

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