Nuova procedura telematica per il versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per lavorazioni a rischio elevato

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Il Ministero del Lavoro, con nota n. 15466 del 1° ottobre 2024, fornisce indicazioni in merito alla nuova procedura di esonero dall’assunzione di disabili da parte delle aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

 

Il nuovo applicativo online, con il quale i datori di lavoro, con dipendenti impegnati in lavorazioni a rischio elevato di infortunio, dovranno presentare l’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo di assunzione disabili, è disponibile dal 3 ottobre.

 

Il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 (Lavoronews n. 43/2024), in vigore dal 1° ottobre 2024, introducenuove modalità per il versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione di lavoratori disabili, di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, ossia lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille.

 

Il citato decreto ha introdotto l’obbligo del versamento attraverso PagoPA, in sostituzione del bonifico bancario, fermo restando l’obbligo di autocertificare le condizioni per fruire dell’esonero.

 

L’autocertificazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione, utilizzando la banca dati del collocamento mirato.

 

Il contributo esonerativo è pari a 39,21 europer ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

 

I pagamenti sono effettuati tramite avvisi di pagamento generati dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e gestiti mediante piattaforma PagoPA.

 

Ai fini della fruizione dell’esonero, non sono considerate valide altre modalità di pagamento.

 

I datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero e che intendono continuare ad avvalersi di tale istituto, devono inviare una nuova autocertificazione entro il 31 ottobre 2024, 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, fissata per il 1° ottobre 2024.

 

La nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente ed è valida per l’intero trimestre nel quale si effettuata il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.

 

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