La circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di reddito di lavoro dipendente

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 5 del 7 marzo 2024, illustra le novità fiscali contenute nelle disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024 – Lavoronews n. 2/2024) e nel D.L. n. 145/2023 (decreto Anticipi – Lavoronews n. 58/2023) riguardanti il welfare aziendale, il trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo per i dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli di strutture turistiche, ricettive e termali e il riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Di seguito, i principali chiarimenti.

Misure fiscali per il welfare aziendale

1.1 Modifiche in materia di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro – Articolo 1, commi 16 e 17, della legge di bilancio 2024

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro:

il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale;
le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa.

Il limite è innalzato a 2mila euro, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Il superamento dei suddetti limiti (euro 1.000 o euro 2.000, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli a carico), comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito, tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, la circolare precisa che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni relative agli interessi passivi per muto e per i canoni di locazione (articoli 15, comma 1, lettera b) e 16 del Tuir).

Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese, e sono rimborsabili nei limiti normativamente previsti ancorché la parte contrattuale sia o il coniuge o altro familiare del lavoratore dipendente, a condizione che l’immobile locato o su cui grava il mutuo costituisca l’abitazione principale del lavoratore.

Quanto alle “spese per l’affitto”, viene precisato che le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.

In relazione alle spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, ad esempio, la detrazione per l’abitazione principale, per gli interessi passivi per mutui o per i canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché rimborsate, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

1.2 Modifiche in materia di determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti

La circolare affronta le modifiche relative alla determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente ovvero al coniuge o ad altri familiari dal datore di lavoro o, sulla base di un diritto maturato nell’ambito del rapporto di lavoro, da terzi soggetti.

Al fine di fronteggiare le fluttuazioni che negli ultimi anni hanno interessato i tassi e ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al TUR e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti, l’attuale articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del TUIR, ha sostituito, quale tasso ufficiale da assumere come parametro di riferimento, il TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare,  in base alla tipologia di prestito:

per i prestiti a tasso variabile, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
per i prestiti a tasso fisso, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

1.3 Detassazione dei premi di risultato

Con riferimento alla detassazione dei premi di risultato, viene ricordata la riduzione, anche per il 2024, dal 10 al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa, così come prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge n. 208.

L’imposta sostitutiva si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi, al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000, in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti in apposito decreto interministeriale, nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale

La Legge di Bilancio 2024 ha previsto per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per quelli del comparto turistico, ricettivo e termale un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

La misura in esame è riferita esclusivamente alle prestazioni rese nel periodo fra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024 a condizione che i soggetti interessati, nel periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000.

Il sostituto d’imposta eroga il trattamento integrativo speciale a partire dalla prima retribuzione utile, comprendendo nella stessa anche le quote di trattamento integrativo riferite a mesi precedenti non ancora erogate.

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

In via sperimentale per il biennio 2024-2025 gli iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps, non titolari di pensione e privi al 31 dicembre 1995 di anzianità contributiva, possono riscattare i periodi antecedenti all’entrata in vigore della legge di Bilancio compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato.

Sono previste specifiche condizioni per l’applicazione e i periodi riscattabili non possono superare i 5 anni anche non continuativi. Il dipendente può chiedere al proprio datore di lavoro di sostenere l’onere del riscatto utilizzando i premi di produzione spettanti al lavoratore.

Nel caso in cui il datore di lavoro sostenga l’onere del riscatto, lo stesso importo è portato in deduzione dal proprio reddito d’impresa o dal proprio reddito di lavoro autonomo. Per quanto concerne, invece, la determinazione del reddito di lavoro dipendente del lavoratore, i contributi versati per suo conto rientrano nell’ambito dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, in base al quale non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

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