Trattamento fiscale dell’indennità corrisposta quale risarcimento per la perdita di redditi di lavoro dipendente

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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 130 del 6 giugno 2024, fornisce indicazioni in merito al corretto trattamento fiscale applicabile alla somma oggetto di indennità risarcitoria a seguito di una sentenza. In particolare, se la stessa debba essere assoggettata a tassazione ovvero debba essere considerata fiscalmente esente.

 

L’Agenzia ricorda la regola generale sulla tassazione degli indennizzi relativi alla perdita di redditi, in base alla quale la somma è soggetta a tassazione solo se destinata a compensare il mancato guadagno (lucro cessante), ossia il reddito non conseguito, e non anche nella diversa ipotesi in cui serve a risarcire le perdite economiche (danno emergente), mancando in quest’ultimo caso la funzione sostitutiva di trattamenti retributivi.

 

Il caso in esame riguarda una ex lavoratrice che si è rivolta al giudice al fine di accertare e dichiarare l’illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro, di lavoro somministrato e delle rispettive proroghe, relativi alla propria prestazione lavorativa, nonché il superamento da parte della società, del limite quantitativo di cui all’articolo 31, comma 2, D.Lgs. n. 81/15.

 

La violazione accertata dal giudice sul superamento dei limiti consentiti è da inquadrare nell’articolo 39, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 il quale prevede che “Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro”.

 

Conseguentemente, l’Agenzia precisa che l’indennità riconosciuta dal giudice al lavoratore, pari a 2,5 mensilità vada qualificata come risarcimento del danno consistente nella perdita di redditi di lavoro dipendente e abbia valore di reddito non conseguito, ai sensi dell’articolo 6 del Tuir, per cui è comunque soggetta a tassazione.

 

Infine, dal momento che il Tuir prevede l’applicazione separata sugli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’articolo 50 e al comma 2 dell’articolo 49″ (articolo 17, comma 1, lettera b), le somme corrisposte a titolo di ristoro per la perdita retributiva del dipendente dovranno essere assoggettate a tassazione separata. 

 

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