L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, illustra la nuova disciplina della residenza ai fini delle imposte sui redditi per le persone fisiche e le società ed enti introdotta dal D.Lgs n. 209/2023 (c.d. decreto fiscalità internazionale) in attuazione della legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023).
La Legge n. 111/2023, ha delegato il Governo, tra l’altro, a riformare la suddetta disciplina al fine di renderla coerente con la prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni.
La residenza delle persone fisiche
In materia di residenza delle persone fisiche, le modifiche normative apportate dal D.Lgs. n. 209/2023 riguardano l’articolo 2, comma 2, del Tuir ed entrano in vigore a partire dal periodo d’imposta 2024.
Al riguardo, la circolare ricorda che la riforma ha mantenuto l’impianto della previgente disposizione del Tuir, secondo cui la residenza fiscale delle persone fisiche si considera in Italia al ricorrere alternativo, per la maggior parte del periodo d’imposta (per le persone fisiche coincidente con l’anno solare), di uno dei criteri di collegamento indicati dalla norma.
Viene, altresì, confermato che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro.
Le modifiche normative riguardano dunque, i criteri di determinazione del domicilio e dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, oltre all’introduzione di un nuovo criterio, consistente nella presenza fisica nel territorio dello Stato.
Con riferimento al domicilio, il succitato decreto ha sostituito il rinvio alla definizione civilistica con una nuova nozione secondo cui “per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”.
La circolare chiarisce che la nuova definizione privilegia le relazioni personali e familiari rispetto a quelle prettamente economiche, consentendo, altresì, di risolvere, a partire dal periodo d’imposta 2024, le incertezze venutesi a creare negli anni in virtù del rinvio nel previgente articolo 2 del Tuir al domicilio civilistico.
Viene, altresì, specificato che nella nozione di “relazioni personali e familiari” rientrano i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (ad esempio il rapporto di coniugio o di unione civile), così come le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità (ad esempio la convivenza).
Anche la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente può assumere rilievo, nella misura in cui risulti da elementi certi. Non vanno poi tralasciate le condotte con le quali una persona manifesta, con atti concreti, la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il nuovo criterio della presenza fisica è un requisito oggettivo, basato esclusivamente sulla presenza fisica di un soggetto nel territorio dello Stato italiano, a prescindere dalle relative motivazioni.
Pertanto, ad esempio, coloro che, venendo a svolgere una attività lavorativa nel nostro Stato, anche in smart working, sono ivi presenti per la maggior parte dell’anno, sono da considerare fiscalmente residenti in Italia.
La circolare chiarisce, poi, che la presenza fisica può essere riscontrata in base a elementi che attestano la materiale permanenza nel territorio dello Stato, anche non continuativa, per un preciso numero di giorni o frazioni di giorno.
Infatti, in relazione al criterio della presenza fisica, ai fini del conteggio della permanenza nel territorio dello Stato, occorre tenere conto anche delle frazioni di giorno, seppur di breve durata.
In relazione al criterio dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, la circolare rileva che tale requisito è stato rimodulato, acquisendo ora il valore di presunzione relativa che può essere disapplicata laddove il contribuente sia in grado di dimostrare che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non abbia configurato nessuno dei criteri alternativi – diversi da quello anagrafico – previsti dal novellato articolo 2, comma 2, del Tuir.
Resta, invece, inalterata la presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani che si trasferiscono in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, prevista dal comma 2-bis dell’articolo 2 del Tuir.
Viene inoltre, dedicato uno specifico paragrafo ai regimi agevolativi per le persone che trasferiscono la residenza in Italia, ove viene chiarito che, poiché la nuova disciplina introdotta dal Decreto trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2024, il requisito della mancata residenza fiscale in Italia negli anni precedenti, propedeutico all’accesso a tali regimi agevolativi, andrà valutato alla luce del nuovo articolo 2, comma 2, del Tuir, solamente per i periodi d’imposta 2024 e successivi, restando ferma la disciplina previgente fino al periodo d’imposta 2023.
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