CCNL TERZIARIO: PROFILI FORMATIVI E NUOVE FIGURE PROFESSIONALI DELL’APPRENDISTATO

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È stato firmato, il 31 ottobre 2024, tra Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, l’accordo integrativo al CCNL del terziario, distribuzione e servizi del 22 marzo 2024 che definisce i profili formativi e le nuove figure professionali per l’assunzione con contratto di apprendistato delle nuove figure professionali. In considerazione della necessità di individuare e condividere i profili formativi relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi del 22 marzo 2024, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione è stata fissata dal 1°giugno 2024. Con accordo del 27 giugno 2024 è stata prorogata al 30 settembre 2024, la scadenza entro cui individuare e condividere i profili formativi relativi alle suddette nuove figure professionali, successivamente prorogato al 31 ottobre 2024. Conseguentemente, ai soli fini delle assunzioni con apprendistato professionalizzante, fino a tale data sono restate in vigore le precedenti figure professionali. A decorrere dal 1° novembre 2024, invece, ai fini delle assunzioni con apprendistato, si applicheranno i profili formativi individuati per le nuove figure professionali del suddetto CCNL. Inoltre, viene stabilita una deroga a quanto previsto dall’art. 53 del vigente CCNL, il quale stabilisce che i livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti sono i seguenti: 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese all’interno della disciplina contrattuale nazionale del Terziario nel sesto livello di inquadramento, l’inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al settimo livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato. Con l’accordo sottoscritto il 30 ottobre 2024, le Parti, con riferimento alla specifica figura del farmacista di parafarmacia, in deroga a quanto previsto dal citato art. 53, convengono che il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico saranno, per tutta la durata dei 36 mesi, quelli del secondo livello.

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