Oblio oncologico – Le indicazioni del Garante della Privacy

Tags:

L’oblio oncologico, come definito dalla Legge n. 193/2023, è il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei limiti indicati dalla predetta legge, per l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, in sede di indagini sulla salute dei richiedenti un’adozione e per l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la Newsletter n. 526 del 9 agosto 2024, informa di aver predisposto una scheda informativa e delle FAQ al fine di fornire chiarimenti ai cittadini sul diritto all’oblio oncologico (Legge n. 193/2023) e indicazioni utili a tutti i datori di lavoro pubblici e privati e a banche, assicurazioni, intermediari del credito e finanziari per la corretta applicazione della nuova normativa.

 

La normativa vieta a banche, assicurazioni, e a tutti i datori di lavoro (sia nella fase di selezione del personale sia durante il rapporto lavorativo), di richiedere all’utente e al dipendente informazioni su una patologia oncologica da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (ridotti a cinque se il soggetto aveva meno di 21 anni al momento in cui è insorta la malattia).

 

Apri link

L’articolo Oblio oncologico – Le indicazioni del Garante della Privacy sembra essere il primo su Ebinter.

Categories

No responses yet

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *