Rettifica dei dati già inviati per fruire dell’esonero contributivo per i datori di lavoro in possesso della certificazione di parità di genere

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Il termine ultimo per l’invio delle richieste per la fruizione dell’esonero contributivo, introdotto dall’articolo 5 della Legge 162/2021, in favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che hanno conseguito la certificazione per la parità di genere, di cui all’articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006, entro il 31 dicembre 2023, era il 30 aprile 2024.

 

L’esonero contributivo viene calcolato sulla contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui.

 

L’Inps, con messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024, fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di ritrasmettere la domanda di esonero contributivo nel caso in cui sia stato erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata.

 

Nella domanda di esonero, i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore, tuttavia, in fase di elaborazione delle richieste, è emerso, l’inserimento da parte dei datori di lavoro interessati, nei moduli di domanda, di una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

 

Al riguardo, l’Istituto precisa che l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

 

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

 

In particolare, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere, da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto, e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

 

Pertanto, al fine di consentire all’Istituto di elaborare correttamente le domande di esonero per l’ammontare spettante, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

 

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

 

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

 

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