Conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari

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L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 154 del 15 luglio 2024, risponde ad un quesito in merito all’utilizzo, da parte di un lavoratore dipendente, del credito welfare di un piano aziendale come contribuzione aggiuntiva ad un fondo pensione contrattuale ai sensi dell’articolo 1, comma 184–bis, della Legge n. 208/2015.

 

In particolare, nella fattispecie un Fondo pensione chiede all’Amministrazione finanziaria se i contributi sostitutivi dei premi di risultato, non soggetti a tassazione per espressa previsione normativa, debbano essere comunicati alla forma previdenziale complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo al loro versamento.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i dipendenti non sono tenuti a comunicare i contributi versati in sostituzione del premio di risultato, qualora il datore di lavoro provveda alla relativa comunicazione al Fondo pensione.

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