Vietato il controllo delle presenze con il riconoscimento facciale

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Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 525 del 26 giugno 2024, ha ribadito nuovamente che non è consentito l’utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro perché non esiste nessuna norma di legge che, al momento attuale, preveda l’impiego del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.

 

L’Autorità era intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le unità produttive della società e l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

 

L’Autorità ha inoltre ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

 

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