L’INPS, con circolare n. 42 del 3 aprile 2026, ha fornito indicazioni in merito a quanto previsto dall’articolo 1, comma 194 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026 – Lavoronews n. 2/2026) in materia di incentivo al posticipo del pensionamento.
La citata disposizione estende la possibilità di accesso all’incentivo anche ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
I lavoratori potranno rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), a proprio carico, con conseguente corresponsione in busta paga dell’importo equivalente, non imponibile ai fini fiscali. Resta, invece, fermo l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che:
entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
A seguito dell’esercizio della predetta facoltà, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, e la somma corrispondente alla stessa è corrisposta interamente al lavoratore.
I lavoratori interessati devono presentare domanda online all’INPS, che verificherà i requisiti e comunicherà l’esito entro 30 giorni.
Solo dopo l’autorizzazione dell’Istituto, il datore di lavoro potrà applicare l’esonero.
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