L’INPS, con circolare n. 98 del 5 giugno 2025, fornisce chiarimenti in merito alle novità legislative introdotte dalla Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025 – Lavoronews n. 1/2025) in materia di indennità di disoccupazione NASpI.
Il chiarimento riguarda la modifica di cui all’art. 3, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 22/2015 che ha introdotto un requisito più stringente di accesso alla NASpI, con riferimento alle sole domande di disoccupazione presentate a far data dal 1° gennaio 2025.
In particolare, nel caso in cui un dipendente presenti le dimissioni da un rapporto di lavoro e venga licenziato da un successivo rapporto di lavoro, ai fini del riconoscimento della Naspi dovranno sussistere congiuntamente due requisiti:
13 settimane di anzianità contributiva con il datore di lavoro da cui è stato licenziato;
dimissioni dal precedente rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti la data di licenziamento.
La circolare chiarisce che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale debba riferirsi ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre, precisa che non rientrano tra le ipotesi di cessazione volontaria:
le dimissioni per giusta causa, anche quando siano motivate da un trasferimento aziendale privo di reali esigenze organizzative;
le dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità o paternità;
le risoluzioni consensuali avvenute nell’ambito della procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 della legge 604/199;
le dimissioni intervenute a seguito del rifiuto verso un trasferimento ad una sede distante oltre 50 km dalla propria residenza o difficilmente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Ai fini del calcolo delle 13 settimane di contribuzione, la circolare precisa che rilevano le settimane retribuite con contribuzione piena, i contributi figurativi per maternità e congedi parentali in costanza di rapporto, i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
L’INPS sottolinea che il nuovo requisito incide solo sull’accesso alla prestazione, pertanto il calcolo dell’importo e la durata della NASpI restano quelli previsti dalla disciplina generale di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs n. 22/2015.
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