Roma – Protocollo per il Giubileo, Contratto Integrativo Regionale e Accordo sulla stagionalità

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PROTOCOLLO GIUBILEO

In data 9 dicembre 2024 è stato sottoscritto tra Confcommercio Roma, Confcommercio Lazio e le OO.SS ilProtocollo Giubileo per le aziende che applicano il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi.

Il Protocollo in sintesi disciplina:

il lavoro agile: previsione di un sistema di riduzione oraria settimanale con assorbimento delle ore di permesso;
i contratti a tempo determinato e somministrazione a termine: aumento delle percentuali massime di utilizzo;
le maggiorazioni lavoro festivo e domenicale: vengono previste delle maggiorazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal CCNL.

Il Protocollo è applicabile a tutte le aziende interessate direttamente per attività e/o collocazione territoriale al Giubileo che abbiano sede legale/operativa/produttiva sul territorio di Roma e provincia.

Le aziende con sede legale/operativa/produttiva sul territorio di Roma e provincia che non volessero applicare il Protocollo dovranno inviare specifica comunicazione, da inoltrare a mezzo pec a EBIT Lazio all’indirizzo ebitlazio@legalmail.it, entro il 31 marzo 2025 (Modello Fac-simile A – Comunicazione per la non applicazione del Protocollo di Intesa del Terziario per il Giubileo 2025).

Non si applica, invece, alle aziende che per attività e/o collocazione territoriale non siano interessate dall’evento Giubileo. Tuttavia, tali aziende possono in ogni caso applicare il Protocollo, inviando specifica comunicazione, da inoltrare a mezzo pec a EBIT Lazio all’indirizzo ebitlazio@legalmail.it.

Le aziende che, abbiano sede legale/operativa/produttiva in altre province del Lazio, potranno applicare il Protocollo previa comunicazione da inoltrare a mezzo pec a EBIT Lazio all’indirizzo ebitlazio@legalmail.it(Modello Fac-simile B – Comunicazione per l’applicazione del Protocollo Giubileo Terziario per le aziende delle province del Lazio).

L’applicazione di anche solo una delle previsioni del Protocollo corrisponderà, de facto, al recepimento del Protocollo integralmente.

Le aziende che hanno attivato la contrattazione aziendale con le OO.SS. firmatarie del Protocollo, possono previo specifico accordo sindacale, integrare i trattamenti previsti dal contratto integrativo aziendale con i contenuti del Protocollo Giubileo, fatte salve condizioni di miglior favore.

Nelle aziende presso cui siano costituite RSA/RSU la comunicazione, sopra richiamata, deve essere preceduta da un apposito incontro.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE – CIR

Inoltre, è stato sottoscritto il 9 dicembre un nuovo Contratto Integrativo Regionale – CIR che si applica a tutte le aziende che abbiano sede legale od operativa/produttiva nel territorio della Regione Lazio e che applicano integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Il Contratto Integrativo Regionale in sintesi prevede:

SANIMPRESA: a decorrere dal 1° gennaio 2025 un incremento di euro 3,00 al mese per ogni lavoratore. Le modalità per procedere all’integrazione della quota da versare saranno comunicate direttamente dalla Cassa Sanitaria;
Contratti week-end: possibilità di prestare 8 ore giornaliere di lavoro il sabato, la domenica e nelle festività e di aumentare tali ore, previo accordo individuale e con un’indennità aggiuntiva di euro 15,00 giornalieri per specifiche categorie di lavoratori;
Riduzione orario di lavoro: possibilità di programmare una riduzione dell’orario di lavoro fino a 36 ore settimanali per un massimo di 18 settimane all’anno;
Premi di produttività: introduzione di indicatori territoriali.

Il Contratto Integrativo avrà validità fino al 31 dicembre 2027 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva specifica disdetta.

ACCORDO SULLA STAGIONALITÀ PER L’UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE

Sempre per quanto riguarda le aziende della Regione Lazio è stato sottoscritto l’Accordo sulla stagionalità per l’utilizzo del contratto a termine.

Nell’Accordo sono state individuate le località a prevalente vocazione turistica e le attività che, in determinati periodi dell’anno, sono caratterizzate da andamenti assimilabili a quelli delle attività stagionali che determinano picchi di lavoro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 dell’Accordo Territoriale, potranno essere stipulati contratti a tempo determinato che integrano il requisito della stagionalità per le località a prevalente vocazione turistica, nel periodo maggio – ottobre.

Protocollo Giubileo

Contratto Integrativo Regionale

Accordo sulla stagionalità per l’utilizzo del contratto a termine

 

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