Formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle spese sostenute dai propri lavoratori dipendenti per le spese domestiche

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L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 17/E del 30 gennaio 2025, fornisce chiarimenti sulle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva per ottenere il rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

In particolare, l’istante si rivolge all’Agenzia delle Entrate riguardo alla necessità di autenticare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che i dipendenti devono fornire al datore di lavoro per ottenere il rimborso.

La questione nasce dal fatto che l’art. 1, commi 16 e 17 della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), in deroga all’art. 51, c. 3, del TUIR, ha previsto che ”non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1000,00”, tra l’altro, ” il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i adottivi o affidati… ‘.

La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, è intervenuta la circolare 5/E del 2024, precisando che, in alternativa all’acquisizione da parte del datore di lavoro della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ”il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame”. La dichiarazione sostitutiva deve essere rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, ma, nel documento di prassi nulla viene detto in ordine alla necessità dell’autenticazione della sottoscrizione.

Al riguardo, nella risposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la dichiarazione sostitutiva può essere accettata senza autenticazione, a patto che il lavoratore la firmi in originale e alleghi una copia del proprio documento di identità. Questo perché il destinatario finale della dichiarazione è un ente pubblico, che ha il compito di effettuare i controlli necessari.

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