Riduzione della contribuzione del Fondo di integrazione salariale (FIS) e delle integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD)

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L’Inps, con circolare n. 5 del 20 gennaio 2025, disciplina la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dellacontribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi del D.I. 21 luglio 2022 e della contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD).

Fondo di integrazione salariale (FIS)

Il FIS è finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, è prevista, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione del contributo ordinario, in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.

Contributo addizionale (CIGO/CIGS/CIGD)

I datori di lavoro che presentano la domanda di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, nonché per quelli in deroga, sono tenuti a versare un contributo addizionale la cui misura varia in funzione dell’intensità di utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale nell’ambito del quinquennio mobile.

 Il contributo è pari al:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.

La Legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 195) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore dei datori di lavoro che non abbiano utilizzato trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, una riduzione della contribuzione addizionale ridotta pari:

al 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente al periodo di integrazione salariale orinaria o straordinaria, fruito all’interno di uno o più interventi concessi, sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
al 9% oltre il limite di cui alla lettera precedente e sino ad un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile.

La riduzione del contributo addizionale opera, quindi, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno ventiquattro mesi, decorrenti dal giorno successivo al termine dell’ultimo periodo di fruizione di un trattamento di integrazione salariale.

La verifica della condizione di accesso alla riduzione del contributo addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento) deve essere effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno capo al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.

Per i periodi di integrazione salariale fruiti oltre il predetto limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile, i datori di lavoro interessati sono tenuti a versare il contributo addizionale nella misura del 15%, come stabilito dal comma 1, lettera c) dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

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