Termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio

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L’Inps, con messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, ha fornito chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. maternità e paternità).

L’Istituto ha precisato che all’indennità di paternità vengono applicati termini di prescrizione e decadenza annuali.

Quanto al termine di prescrizione, l’applicazione del termine breve al congedo di paternità obbligatorio trova il suo fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce il collegamento, sul piano normativo, tra indennità di paternità/maternità con l’indennità di malattia il cui termine di prescrizione annuale trova riferimento nell’art. 6 della Legge 11 gennaio 1943 n. 138.

Con riferimento al termine decadenziale, l’Istituto ha confermato l’applicazione del termine sostanziale annuale previsto dall’art. 47, terzo comma, D.P.R. 639/1970.

Pertanto, avuto riguardo alla funzione della misura di cui si tratta, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.

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