Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, il Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante “Revisione del regime impositivo dei redditi”.
Il citato decreto legislativo ha interessato anche la revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente (art. 3 e 4).
L’articolo 3 si occupa di dare attuazione alla revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Il comma 1, lett. a) e lett. b) dell’articolo in esame inseriscono, rispettivamente nell’art. 10 del TUIR e nell’art. 51 del TUIR, un riferimento all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi, istituita con il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Inoltre, con una modifica all’art. 51, comma 2, lettera f-quater), del TUIR, si provvede a una estensione dell’attuale regime di non concorrenza da un punto di vista soggettivo: il regime è esteso anche ai familiari indicati all’art. 12 del TUIR che si trovino nelle condizioni previste al comma 2 del medesimo articolo 12 (familiari a carico).
Il comma 1, lett. b), n. 1.3) sopprime la lettera i-bis) dell’art. 51. Tale lettera disponeva la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente per “le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa”. Tale regime è stato applicato concretamente solo in relazione al periodo che va dal 2004 al 2007 e dal 2015 al 2018.
La lett. b), n. 2 del comma 1 dell’articolo in esame modifica il comma 3 dell’art. 51, al fine di sostituire il criterio di individuazione del valore da assegnare ai beni e servizi prodotti dall’azienda. In specie, è stabilito che il valore dei beni e servizi, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro, e ceduti ai dipendenti è determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
La lett. b), n. 3 del comma 1 dell’articolo in esame, mediante modifica del comma 5 dell’art. 51, prevede che le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, concorrano a formare il reddito, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate. Vengono superati, in tal modo, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla previgente formulazione in base alla quale le spese di trasporto dovevano essere comprovate “da documenti provenienti dal vettore”.
Le nuove disposizioni si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
L’articolo Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente sembra essere il primo su Ebinter.
No responses yet