Conversione in legge del Decreto Flussi

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Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la Legge 9 dicembre 2024, n. 187, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali” (Lavoronews nn. 53 e 54/2024).

Di seguito, alcuni punti di interesse.

Fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e successivi controlli (articolo 1, comma 1, lettere c, e, g, e comma 2)

Sia la domanda nominativa, da parte del datore di lavoro, di rilascio del nulla osta al lavoro, sia il contratto di soggiorno devono essere trasmessi in modalità telematica. Si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro, sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta, sia del contratto di soggiorno (articolo 1, comma 1, lett. e).

Riguardo alla verifica dell’indisponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale da parte del centro per l’impiego, è stato introdotto un termine di otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (lett. e, numero 2). L’esito della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta.

È stata prevista altresì l’irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro nel triennio precedente non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta.

Saranno altresì irricevibili le domande di nulla osta effettuate da datori di lavoro che abbiano pendenze o condanne per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone o per il reato di acquisto o alienazione di schiavi

Permessi di soggiorno per lavoro rilasciati a titolari di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati dell’UE (articolo 1, comma 1, lettera d)

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell’UE e in corso di validità, può chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Tali permessi non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.

Quota di ingressi riservata alle lavoratrici (comma 7-bis)

Riservata alle lavoratrici, una quota fino al 40 per cento delle quote di ingresso complessive relative al lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria, programmati per il 2025.

Programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri (articolo 2-bis)
Introdotta la proroga di un triennio (2026-2028) per la procedura speciale per la determinazione delle quote di ingressi annuali di lavoratori stranieri.

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