L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 231 del 28 novembre 2024, esprime un parere in merito alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi della lettera f bis) del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir, delle borse di studio concesse ai figli dei lavoratori dipendenti.
In particolare, nel caso di specie, l’interpellante chiedeva un parere sul trattamento fiscale da riservare alle borse di studio scolastiche ed universitarie erogate ai dipendenti i cui figli si fossero impegnati nel percorso scolastico con elevate valutazioni.
Tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, alla lettera f bis) del comma 2 dell’articolo 51del Tuir si leggono “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
Secondo l’Agenzia delle Entrate le borse di studio del caso in esame presentano caratteristiche tali da essere ricondotte alla suddetta lett. f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir e, pertanto, non costituiscono reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, le borse di studio erogate dall’Istante, in quanto finalizzate a premiare il raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico e universitario, non richiedono la produzione di alcuna documentazione atta a dimostrare l’utilizzo di dette somme.
L’importo delle borse di studio in oggetto deve essere esposto nel punto 465 della CU 2024, indicando nel precedente punto 464, il codice 23.
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